Il giudice penale è competente a decidere della responsabilità dell’imprenditore o dell’amministratore (anche se mero prestanome o c.d. testa di legno, ovvero se amministratore di fatto) della società dichiarata fallita (con sentenza del Tribunale) (rectius, in liquidazione giudiziale, secondo il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che entrerà in vigore nell’agosto 2021) a causa dei debiti conseguenti sia a mera imprudenza (bancarotta semplice), sia a frode commessa in danno dei creditori con indebite appropriazioni delle risorse della società (bancarotta fraudolenta patrimoniale) o con la mancata corretta conservazione dei documenti contabili utili alla ricostruzione del patrimonio societario (bancarotta fraudolenta documentale).
L’etimologia del termine bancarotta deve essere ricondotta alla prassi medioevale di spaccare il banco del mercante che non fosse più in grado di di pagare i debiti contratti.
Nel nostro ordinamento. i reati fallimentari sono individuati e disciplinati nella c.d. Legge Fallimentare: trattasi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che dovrebbe essere (il condizionale è d’obbligo) superato dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Negli ultimi anni, la contingente crisi economica e finanziaria ha portato ad un incremento delle imprese italiane in stato di dissesto, presupposto di fatto della conseguente pronuncia dichiarativa di fallimento. In queste ipotesi, è ben possibile che la Procura della Repubblica proceda ad iscrivere nel registro degli indagati imprenditori ovvero amministratori, sindaci, liquidatori di società per l’eventuale commissione di un reato fallimentare.
I reati fallimentari sono fattispecie penali che sanzionano condotte poste in essere in danno della società e dei creditori sociali: in sostanza si rimprovera all’imprenditore o all’amministratore di aver cagionato il dissesto finanziario e patrimoniale della società e di aver così messo in pericolo la garanzia per i creditori sociali.
La bancarotta fraudolenta è il reato fallimentare ascrivibile sia l’imprenditore dichiarato fallito (art. 216 L. Fall.), sia agli organi delle società (art. 223 L. Fall.). La bancarotta fraudolenta può essere patrimoniale – laddove siano state compiute condotte di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione sui beni dell’impresa ovvero vi sia stata l’esposizione di passività inesistenti (art. 216 n. 1) L. Fall.) – ovvero documentale – laddove siano stati occultati o distrutti i libri e le scritture contabili (art. 216 n. 2) L. Fall.).
Vi sono poi ipotesi di bancarotta più lievi, che secondo il diritto vivente, cioè giurisprudenziale, sono integrate indifferentemente con dolo o colpa e sono punite meno severamente delle precedenti: trattasi dei reati di bancarotta semplice (artt. 217, 224 L. Fall.).
La legge fallimentare punisce, altresì, i casi di bancarotta preferenziale di cui all’art. 216, co. 3, L. Fall., che si verificano laddove l’imprenditore, in danno della complessità dei creditori, ne favorisca arbitrariamente solo taluni di essi, effettuando pagamenti o simulando titoli di prelazione.
I reati fallimentari sono ricompresi nella categoria dei white collar crimes e sono puniti con particolare severità dal legislatore: la pena prevista per il reato di bancarotta fraudolenta è la reclusione da tre a dieci anni, esclusi gli aumenti di pena per effetto dell’applicazione di possibili aggravanti. I reati fallimentari, quindi, consentono con facilità l’applicazione immediata del carcere, spesso anche in via cautelare.
PANORAMICA DEI REATI FALLIMENTARI (PREVISTI DAL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267)
Bancarotta fraudolenta patrimoniale
Art. 216, comma 1, n. 1) L. Fall.
Bancarotta fraudolenta documentale
Art. 216, comma 1, n. 2) L. Fall.
Bancarotta fraudolenta preferenziale
Art. 216, comma 3, L. Fall.
Bancarotta semplice
Art. 217 L. Fall.
Ricorso abusivo al credito
Art. 218 L. Fall.
Bancarotta impropria (c.d. societaria fraudolenta)
Art. 223, comma 1, L. Fall.
Bancarotta impropria da reato societario
Art. 223, comma 2, n. 1) L. Fall.
Bancarotta impropria per operazioni dolose
Art. 223, comma 2, n. 2) L. Fall.
Bancarotta impropria semplice
Art. 224 L. Fall.
Falso in attestazioni e relazioni
Art. 236 bis L. Fall.