In assenza di etilometro, c’è reato solo se i sintomi sono eclatanti

//In assenza di etilometro, c’è reato solo se i sintomi sono eclatanti

La Corte di Cassazione, Sezione IV, con sentenza n. 24698 del 14 giugno 2016, è tornata a pronunciarsi sulla validità dell’accertamento sintomatico nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, contravvenzione prevista e punita dall’art. 186 del Codice della Strada.

La Suprema Corte, in particolare, ha aperto uno spiraglio per poter ritenere sussistente ed integrato il reato di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche nel caso in cui i sintomi presentati dal conducente siano univoci ed eclatanti (alito fortemente vinoso, andatura incerta con difficoltà di equilibrio, linguaggio sconnesso, occhi lucidi).

In tal caso, tuttavia, il Giudice avrà l’onere di motivare specificatamente per quali ragioni i sintomi accertati dagli agenti in sede di controllo siano tali da poter far ritenere superata la soglia di rilevanza penale (0,8 g/l), non essendo sufficiente che la quantità di alcool ingerita secondo quanto dichiarato dall’imputato sia incompatibile con la tipologia e gravità dei sintomi presentati.

La sentenza è stata così massimata: “In tema di stato di ebbrezza, la sola valutazione sintomatica permette l’attribuzione della responsabilità penale soltanto nel caso di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, idonee a far ritenere superate, con adeguata motivazione, la soglia di rilevanza penale dei tasso alcolemico”.

Nel caso di specie, l’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della Strada (tasso compreso tra 0,8 e 1,5 g/l) pur non essendo stato sottoposto al test con etilometro. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover annullare senza rinvio la sentenza impugnata, riqualificando il fatto nella meno grave ipotesi – avente una rilevanza meramente amministrativa e non penale – di cui alla lettera a) dell’art. 186 Codice della Strada (tasso alcolico ricompreso tra 0,5 e 0,8 g/l), in quanto i giudici di merito avevano basato la motivazione sulle mere dichiarazione rese dall’imputato.

 

 

2017-04-03T15:21:00+00:00 9 Settembre 2016|News|