Amministratore di condominio: consumazione dell’appropriazione indebita

//Amministratore di condominio: consumazione dell’appropriazione indebita

La Suprema Corte di Cassazione, Sez. II Penale, (sentenza del 11/05/2016,  n. 27363) è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità penale dell’amministratore di condominio per il delitto di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p.

Più in particolare, l’attenzione dei Giudici di legittimità si è posta sul momento consumativo del reato di appropriazione indebita e sul conseguente calcolo del termine di prescrizione.

La Corte di Cassazione in argomento ha precisato che l’appropriazione indebita non si consuma al momento del singolo prelievo dal conto corrente condominiale, bensì quando, al termine del mandato, sia negata la restituzione al nuovo amministratore. E’ dunque a partire da questo momento che scatta il termine per il calcolo della prescrizione. L’utilizzo delle somme versate nel conto corrente da parte dell’amministratore durante il mandato, infatti, “non profila l’interversione nel possesso che si manifesta e consuma soltanto quando terminato il mandato le giacenze di cassa non vengano trasferite al nuovo amministratore con le dovute conseguenze in tema di decorrenza dei termini di prescrizione”.

In altri termini, il delitto di appropriazione indebita della documentazione e del denaro relativa al condominio da parte di colui che ne era stato amministratore si consuma non nel momento della revoca dello stesso e della nomina del successore, bensì nel momento in cui l’agente nega la restituzione volontariamente e si comporta “uti dominus” rispetto alla “res”. Il reato di appropriazione indebita è reato istantaneo.

 

2017-04-03T15:02:28+00:00 30 Agosto 2016|News|